Presentazione di ricorso in opposizione ad accertamento di violazione del Codice della strada

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Iter

L'ufficio accertatore ha l'obbligo di comunicare al prefetto entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza:

  • il ricorso corredato della documentazione consegnatagli dal trasgressore
  • le relazioni tecniche utili a confermare o confutare le tesi sostenute nel ricorso.

Il prefetto, una volta che ha ricevuto la documentazione relativa al ricorso, ha tempo 120 giorni per esprimersi sull'esito. In questo intervallo di tempo il ricorrente può chiedere un'audizione personale; in questo caso il conteggio dei giorni verrà sospeso.

Nel complesso il prefetto deve prendere una decisione e comunicarla ad accertatore e ricorrente entro e non oltre 150 giorni dalla data di presentazione del ricorso, superati i termini il ricorso è da intendersi come accolto (Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 204).

Se il ricorso sarà accolto, la sanzione amministrativa verrà archiviata e l'esito sarà comunicato all'ente accertatore e al ricorrente.

Altrimenti, se il ricorso non sarà accolto, il prefetto che ha respinto il ricorso dovrà notificare la nuova ingiunzione di pagamento per la sanzione, che sarà almeno doppia rispetto all'importo minimo previsto e maggiorata dei costi di notifica.

Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

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Moduli da compilare e documenti da allegare
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Copia del documento d'identità
Documentazione a supporto del ricorso

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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 11:56.08